In data 20 agosto 2013 è stata pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – nr. 194,
la conversione in legge del cosiddetto “Decreto del fare”.
Importanti modifiche riguardante,
semplificazioni e liberalizzazioni, sono state apportate al regime delle
verifiche degli apparecchi di sollevamento (art. 71 comma 11 del D.Lgs.
81/2008).
Di seguito si riporta il testo integrale
dell’art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/2008 così come modificato dall’art. 67
comma 5 lettera f della Legge 98/2013:
“11. Oltre
a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro, sottopone le attrezzature
di lavoro riportate all’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne
l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la
frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di
lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque
giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura. Una volta decorso inutilmente
il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può
avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati
secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate
su libera scelta del datore di Lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con
legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi
provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche
l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I
verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono
essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le
verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese
per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.”
Come si evince dall’estratto dell’articola,
il legislatore ha previsto le seguenti semplificazioni e liberalizzazioni:
PRIME VERIFICHE.
1) Domanda
all’INAIL di messa in servizio dell’attrezzatura di sollevamento.
2) Effettuazione
della prima verifica da parte dell’INAIL (Avvalendosi anche di soggetti
abilitati) entro quarantacinque (45) giorni dalla domanda di messa in servizio.
3) In assenza
d’intervento da parte dell’INAIL oltre il quarantacinquesimo giorno, prima
verifica da assegnare a libera scelta dal datore di lavoro ai soggetti
abilitati.
VERIFICHE PERIODICHE.
Nella
periodicità stabilità dall’Allegato VII del D.lgs. 81/2008 (Annuale, Biennale
e/o Triennale), il datore di lavoro a libera scelta incarica
dell’effettuazione della verifica periodica un soggetto abilitato o
l’ASL/ARPA.
Salutandovi cordialmente, ribadendo la nostra
disponibilità a valutare ed esaminare le VS situazioni aziendali, VI invito a
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e legislative, che ordinariamente influiscono sul mondo degli apparecchi di
sollevamento.
Alessandro Vezzoli
(CRANE SAFETY
EVOLUTION SRL)
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