"Ecco le ultime novità di tipo legislativo riguardante gli obblighi richiesti a proprietari, datori di lavoro e utilizzatori degli apparecchi di sollevamento per quanto riguarda i controlli dello stato di conservazione e le ispezioni accurate in riferimento agli effetti del carico delle gru nel loro andamento previsto per il futuro "
DECRETO LEGISLATIVO 09 Aprile 2008 n° 81
“Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”
“Art. 71 comma 8)
Fermo restando quanto disposto al comma 4,
il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in
assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da
linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di
lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo
l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova
località di impianto, al fine di
assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano
sottoposte:
- ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
- ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
c)
Gli interventi di
controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.”
DECRETO 11 aprile 2011
“Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di
cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri
per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo
decreto legislativo”
“Art. 4
1. Le
modalità di effettuazione della prima delle verifiche nonché' delle verifiche
successive di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008
sono quelle previste nell'allegato II al presente decreto, che fa parte
integrante dello stesso.
Allegato II
Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
Punto
2) Definizioni
c) Indagine supplementare:
Attività finalizzata ad individuare eventuali
vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro
messe in esercizio da oltre 20 anni. nonché a stabilire la vita residua in cui
la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali
relative nuove portate nominali.
Punto 3) Verifiche delle attrezzature di
lavoro appartenenti ai gruppi SC e SP
3.2.3. Nel
corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e
sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, sono esibite dal
datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari di cui al punto 2,
lettera c), effettuate secondo le norme tecniche.”